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Università degli Studi
dell'Aquila Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, delle Acque e del Terreno |
REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE, DELLE ACQUE E DEL TERRENO.
(Approvato dal Consiglio del D.I.S.A.T. nella seduta n. 68 del 11 settembre 1997, modificato dal Consiglio del D.I.S.A.T. nella seduta n. 90 del 20 settembre 2000)
Articolo 1 - Finalita' del Dipartimento
1. Il Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, delle Acque e del Terreno, istituito con D.R. n. 0073 del 1.7.1986, promuove, organizza, indirizza e coordina l'attivita' di ricerca e sviluppo delle seguenti aree culturali:
a) meccanica dei solidi e delle strutture;
b) costruzioni civili e industriali;
c) geotecnica e geologia applicata all'ingegneria;
d) idraulica e costruzioni idrauliche;
e) difesa e conservazione del suolo.
2. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa.
Articolo 2 - Attivita' di ricerca
1. Il Dipartimento garantisce agli afferenti la liberta' di ricerca e l'accesso alle risorse comuni.
2. Il Dipartimento promuove e favorisce la partecipazione degli afferenti ai programmi di ricerca e di mobilita' finanziati da istituzioni pubbliche e private.
3. Il Dipartimento organizza seminari, conferenze, congressi e convegni a carattere scientifico, anche d'intesa con analoghe strutture in Italia ed all'estero, e provvede alla pubblicazione ed alla diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche.
Articolo 3 - Prestazioni a pagamento
1. Il Dipartimento puo' svolgere attivita' di ricerca e di consulenza finanziata mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati; puo' altresi' eseguire analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze su commissione dei predetti enti o di privati.
2. I contratti e le convenzioni di cui al comma precedente sono stipulati previa delibera del Consiglio di Dipartimento che ne determina i criteri e le linee guida esecutive. Parimenti il Consiglio di Dipartimento approva i tariffari relativi alle attivita' routinarie.
3. Il responsabile delle attivita' di cui al comma 1 e' preferibilmente un docente a tempo pieno o un ricercatore confermato. Nel caso in cui il responsabile sia un professore a tempo definito l'esecuzione delle attività non può essere affidata esclusivamente ad esso.
4. Il proponente un contratto o una convenzione (soprattutto se di interesse intersettoriale) deve divulgarne la proposta, nell'ambito degli afferenti al Dipartimento, al fine di pervenire ad una corretta pianificazione dell'uso delle risorse disponibili.
5. La ripartizione degli utili viene predisposta a consuntivo dal Direttore del Dipartimento,
a) per i contratti e convenzioni, su proposta del Responsabile della attivita',
b) per prime prove routinarie, sulla base delle relazioni trimestrali predisposte dal Responsabile del laboratorio.
6. La proposta di ripartizione di utili derivanti da contratti o convenzioni viene portata a conoscenza del Consiglio di Dipartimento, in maniera esaustiva, nel corso della prima seduta utile. La proposta di ripartizione di utili derivanti prestazioni a pagamento di tipo routinario viene presentata al Consiglio di Dipartimento, nel corso della prima seduta utile, per raccoglierne eventuali pareri.
7. La comunicazione al Consiglio di Dipartimento e' comunque atto preliminare alla operativita' della ripartizione stessa.
Articolo 4 - Attivita' didattica
1. Il Dipartimento, compatibilmente con le esigenze di adempimento dei propri compiti istituzionali, fornisce supporto organizzativo, tecnico e scientifico allo svolgimento dell'attivita' didattica relativa agli insegnamenti afferenti al Dipartimento stesso.
2. Il Dipartimento gestisce eventuali fondi a disposizione per l'attivita' didattica e collabora con le facoltà per la gestione dei fondi relativi alle attrezzature didattiche.
3. Il Dipartimento coordina l'attivita' tutoriale degli studenti che frequentano le proprie strutture e gli annessi servizi didattici, fornisce supporto alla frequenza agli studi, allo svolgimento delle tesi di laurea, di specializzazione e di diploma, incentivando l'espletamento dei tirocini pratici e delle attivita' didattiche inerenti le discipline afferenti.
Articolo 5 - Collaborazioni esterne
1. Il Dipartimento, in accordo con i criteri generali fissati nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, può sostenere l'onere finanziario relativo alla collaborazione concordata con studenti impegnati in attivita' presso il Dipartimento stesso.
2. Il Dipartimento può attivare borse di studio per laureati.
3. Il Dipartimento può attivare contratti di carattere privatistico con soggetti esterni, per la collaborazione allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
Articolo 6 - Centri interdipartimentali
1. Il Dipartimento puo' aderire e concorrere al finanziamento e al funzionamento dei Centri di Servizio Interdipartimentali.
Articolo 7 - Composizione e articolazione
1. Il Dipartimento è costituito dai professori, dai ricercatori e dagli assistenti di ruolo ad esaurimento afferenti, in base ad affinità disciplinari, tematiche e metodologiche, nonché dal personale tecnico, amministrativo ed ausiliario ad esso assegnato.
2. Il Dipartimento, su delibera del proprio Consiglio, può articolarsi in sezioni, costituite sulla base di omogeneità scientifiche o di comuni obiettivi di ricerca. Le sezioni potranno avere una durata limitata nel tempo fino alla conclusione dei programmi di ricerca. Le sezioni non hanno autonomia amministrativa né organi di governo propri, ma possono fruire di un proprio fondo assegnato annualmente dal Consiglio di Dipartimento sulla base di un motivato piano preventivo.
3. Rispettivamente entro il 28 febbraio ed entro il 31 agosto di ogni anno, la sezione deve sottoporre al Consiglio di Dipartimento una relazione sulle attivita' svolte ed un piano preventivo per l'anno successivo.
4. Qualora il Dipartimento sia articolato in sezioni, deve essere garantita la presenza nella Giunta di Dipartimento di almeno un professore o ricercatore per ogni sezione.
Articolo 8 - Organi del Dipartimento
1. Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio e la Giunta.
Articolo 9 - Direttore
1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, ne convoca e ne presiede il Consiglio e la Giunta.
2. Nomina un suo sostituto tra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento che lo sostituisce ad ogni effetto nei limiti fissati dalle disposizioni di legge e dai regolamenti vigenti e, in ogni caso, limitatamente alla ordinaria amministrazione, in tutti i casi di assenza o di impedimento.
3. In collaborazione con la Giunta promuove l'attivita' scientifica del Dipartimento, cura i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti vigenti.
4. In collaborazione con il Segretario Amministrativo:
a) Cura l'esecuzione dei deliberati di entrambi gli organi e vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.
b) Propone annualmente, entro il 30 settembre;
i) le richieste di finanziamenti e di assegnazione di personale non docente per la realizzazione del programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta in ambito dipartimentale, nonché per lo svolgimento delle attivita' didattica, assistenziale e di consulenza, da inoltrare al Consiglio di Amministrazione. Le proposte devono evidenziare le esigenze finanziarie per il funzionamento e per le azioni programmatiche, precisando le risorse eventualmente già disponibili nel Dipartimento e quelle di cui si chiede l'assegnazione. Devono inoltre essere indicate le attivita' contrattuali che si prevedono per l'esercizio successivo;
ii) il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e l'eventuale organizzazione dei centri di studio e laboratori anche in comune con altri dipartimenti dell'Università dell'Aquila e di altre Università italiane o straniere o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre Istituzioni scientifiche.
c) Predispone entro il 15 novembre il bilancio preventivo da presentare per l'approvazione al Consiglio di Dipartimento entro il 30 novembre, corredato da una dettagliata relazione che illustri gli obiettivi da perseguire, le variazioni proposte ai dati previsionali dell'anno in corso, la consistenza del personale in servizio ed altre circostanze ritenute rilevanti. Il documento approvato deve essere trasmesso all'amministrazione centrale entro i cinque giorni successivi all'approvazione.
d) Propone al Consiglio di Dipartimento le variazioni al Bilancio di previsione resesi necessarie per nuove e maggiori entrate o spese. Le variazioni possono essere disposte, nei casi d'urgenza, direttamente dal Direttore salvo ratifica del Consiglio di Dipartimento.
e) Predispone la relazione (da allegare al conto consuntivo) sulle attivita' di ricerca e didattica svolte dal personale del Dipartimento e sui risultati ottenuti, lo stato delle singole ricerche in atto e l'elenco delle pubblicazioni del Dipartimento nel corso dell'anno.
f) Predispone entro il 15 marzo il conto consuntivo da presentare per l'approvazione al Consiglio di Dipartimento entro il 20 marzo, corredato da una dettagliata relazione che illustri:
i) risultati generali della gestione del Bilancio,
ii) conseguimento delle finalità preventivate;
iii) utilizzazione dei fondi in rapporto alle attivita' didattiche, di ricerca e di assistenza in corso nel Dipartimento;
iv) le variazioni apportate alla previsione nel corso dell'esercizio.
Il documento approvato deve essere trasmesso all'amministrazione centrale entro il 30 marzo.
g) Presenta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento, entro il 30 aprile di ciascun anno, la proposta di assestamento del Bilancio. La delibera di assestamento deve essere trasmessa all'amministrazione centrale entro 10 giorni dall'approvazione medesima.
5. Mette a disposizione del personale docente mezzi e attrezzature necessari per tutte le attivita' del Dipartimento.
6. Provvede alla ripartizione ed assegnazione degli spazi a disposizione del Dipartimento.
7. E' responsabile della gestione del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento. Si avvale della collaborazione dei responsabili dei laboratori e delle aree di ricerca, per il personale tecnico. e del Segretario Amministrativo, per il personale amministrativo.
8. Predispone i necessari strumenti organizzativi, promuove convenzioni tra l'Università dell'Aquila e gli Enti interessati, pubblici o privati, ordina strumenti, materiale anche bibliografico, lavori e quanto altro necessario per il buon funzionamento del Dipartimento, nei limiti delle somme stanziate negli appositi capitoli di bilancio e dispone il pagamento delle relative fatture. Le proposte di ordini gravanti su fondi specificamente assegnati a singoli o a gruppi di ricerca, devono essere preventivamente autorizzate dal responsabile del fondo stesso. Medesima autorizzazione necessita per il pagamento delle relative fatture.
9. Autorizza le missioni dei singoli componenti del dipartimento.
10. Stipula, su delega del Rettore, i contratti attivi (es.: prestazioni in conto terzi, contratti CNR, contratti CEE, ecc) previa delibera del Consiglio di Dipartimento ove prevista.
11. Stipula, su delega del Rettore, i contratti passivi (es.: contratti di fornitura di beni e servizi, contratti di collaborazione, ecc.) entro i limiti stabiliti dal provvedimento stesso, previa delibera del Consiglio di Dipartimento ove prevista.
Articolo 10 - Elezione del Direttore
1. Il Direttore del Dipartimento e' eletto dal Consiglio del Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno ed è nominato con Decreto Rettorale.
2. La carica di Direttore del Dipartimento è incompatibile con quella di Rettore, di Preside di Facoltà, di membro del Consiglio di Amministrazione, di rappresentante dei professori di ruolo in Senato Accademico e con la posizione di professore a tempo definito.
3. Il Direttore resta in carica tre anni solari ed è immediatamente rieleggibile per altri tre anni. Eventuali elezioni successive alla seconda, senza interruzione, hanno durata biennale e possono avvenire solo in prima votazione ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Frazioni di anno inferiori a sei mesi non vengono computate ai fini della durata del mandato e dell'interruzione.
4. Deroga all'elettorato passivo limitato ai soli professori di prima fascia è consentita:
a) in assenza di professori di prima fascia che abbiano optato o siano disposti ad optare per il tempo pieno;
b) in caso di incompatibilità degli stessi a ricoprire la carica;
c) in caso di motivata indisponibilità degli stessi, comunicata per iscritto al Rettore;
d) nel caso in cui alla terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza richiesta (i professori di seconda fascia possono essere, però, eletti con almeno il 75% dei voti degli aventi diritto).
In tali casi l'elettorato passivo è allargato ai professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno.
5. Il calendario per lo svolgimento della votazione per l'elezione del Direttore viene stabilito dalla Giunta del Dipartimento; la data della prima votazione deve precedere di almeno trenta giorni la scadenza del mandato del Direttore.
6. Le candidature vanno presentate in un'apposita seduta del Consiglio di Dipartimento.
7. L'elezione del Direttore segue quella delle rappresentanze del personale tecnico - amministrativo e dei dottorandi in seno al Consiglio di Dipartimento. Il Direttore sarà quindi votato dal Consiglio con le nuove rappresentanze.
8. L'elezione si svolge a scrutinio segreto ed in prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Per le eventuali votazioni successive è richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi.
9. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
10. Il seggio elettorale è composto da un professore di ruolo, con funzione di presidente, da un ricercatore confermato e da una unità del personale tecnico-amministrativo assegnata al dipartimento, nominati dalla Giunta del Dipartimento. Il seggio elettorale cura lo svolgimento delle votazioni, lo scrutinio e la proclamazione dei risultati, secondo norme operative fissate dalla Giunta.
11. Le dimissioni del Direttore devono essere presentate al Rettore e producono il loro effetto dopo la presa d'atto da parte dello stesso.
12. Nei casi in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore ai quattro mesi, la Giunta indice le votazioni per l'elezione del nuovo Direttore; le operazioni elettorali dovranno essere completate entro trenta giorni dalla avvenuta vacanza. Fino alla data del decreto rettorale di nomina del nuovo Direttore, assume le funzioni di direttore relativamente alla sola gestione ordinaria del Dipartimento, il professore di ruolo di prima fascia con maggiore anzianità di ruolo.
Articolo 11 - Consiglio del Dipartimento
1. Il Consiglio di Dipartimento programma e gestisce le attivita' del Dipartimento.
2. Detta i criteri generali per:
a) la utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le attivita' di ricerca che dovranno tenere conto di eventuali esigenze sopravvenute e di aggiustamenti che si rendano necessari in corso d'anno;
b) l'uso coordinato del personale, degli strumenti e dei mezzi in dotazione.
3. Esprime parere sull'attivita' scientifica triennale svolta dai ricercatori ai fini delle conferma e su quella annuale ai fini delle verifiche successive.
4. Dà pareri in ordine alle richieste di congedi per dedicarsi esclusivamente ad attivita' di ricerca scientifica.
5. Dà pareri in ordine alle chiamate dei professori limitatamente alle discipline afferenti al Dipartimento. Per ogni argomento attinente l'utilizzazione dei posti di ruolo, la loro destinazione, l'attivazione delle procedure concorsuali, le chiamate e le persone dei singoli professori e ricercatori, il Consiglio si riunisce e delibera nella composizione corrispondente alla fascia interessata ed a quelle superiori. Dà pareri, inoltre, sulla inclusione, istituzione, soppressione o modificazione delle discipline di propria pertinenza oltre che sulla istituzione di nuove discipline.
6. Dà parere in ordine alle richieste di attribuzione e nuova attivazione di ruoli di personale docente, ricercatore e non docente e sulla copertura finanziaria di detti posti.
7. Istituisce commissioni permanenti per la migliore funzionalità del Dipartimento.
8. Esprime parere sulle proposte di istituzione e rinnovo dei Dottorati di Ricerca.
9. Formula proposte preliminari per la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca e di Centri di servizio interdipartimentali, ovvero esprime parere al Senato Accademico circa la proposta di costituzione dei Centri di servizio interdipartimentali cui è interessato.
10. Approva entro il 30 settembre:
a) le richieste di finanziamenti e di assegnazione di personale non docente per la realizzazione del programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta in ambito dipartimentale, nonché per lo svolgimento delle attivita' didattica, assistenziale e di consulenza, da inoltrare al Consiglio di Amministrazione;
b) il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e l'eventuale organizzazione dei centri di studio e laboratori anche in comune con altri dipartimenti dell'Università dell'Aquila e di altre Università italiane o straniere o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre Istituzioni scientifiche.
11. Approva entro il 30 novembre il Bilancio di previsione ed entro il 20 marzo il Conto consuntivo con le rispettive relazioni.
12. Approva inoltre le relative variazioni di bilancio e la proposta di assestamento.
13. Propone al Consiglio di Amministrazione la stipula di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per l'esecuzione di attivita' di ricerca, di consulenza, di assistenza e di didattica esterna, ed i tariffari per le prove routinarie.
14. Collabora con gli organi di governo dell'Università e con gli organi di programmazione nazionale, regionale e locale, alla elaborazione ed all'attuazione di specifici programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio previsti dalla legge, rispondenti tuttavia a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di formazione ed educazione permanente.
15. Esprime parere obbligatorio sulle richieste di afferenza al Dipartimento e di trasferimento ad altri Dipartimenti dell'Ateneo da trasmettere al Senato Accademico per la relativa delibera.
Articolo 12 - Consiglio del Dipartimento: Composizione.
1. Del Consiglio di Dipartimento fanno parte i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, gli assistenti di ruolo ad esaurimento, il Segretario Amministrativo, una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo ed una dei Dottorandi di Ricerca, rispettivamente del 10% e 5% del numero totale dei professori e dei ricercatori. I numeri così ottenuti vanno arrotondati all'intero successivo.
2. Per l'elezione della rappresentanza dei dottorandi di ricerca, l'elettorato attivo e quello passivo sono coincidenti e sono costituiti da tutti i dottorandi che prendono parte ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso il Dipartimento.
3. Per l'elezione della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo l'elettorato attivo è costituito da tutto il personale assegnato al dipartimento, mentre da quello passivo e' escluso il Segretario Amministrativo.
4. Tali rappresentanti durano in carica tre anni solari e il loro mandato coincide con quello del Direttore. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono immediatamente rieleggibili una sola volta. Frazioni di anno inferiori a sei mesi non vengono computate ai fini della durata del mandato e dell'interruzione. I rappresentanti dei dottorandi di ricerca decadono all'atto del conseguimento del titolo.
5. Eventuali dimissioni di un rappresentante delle due categorie producono il loro effetto dopo la presa d'atto del Consiglio di Dipartimento. La sostituzione del membro dimissionario deve avvenire entro due mesi dalla presa d'atto delle dimissioni.
6. Le sostituzioni, in caso di dimissioni o di perdita dell'elettorato passivo avvengono con il ricorso alla graduatoria dei votati e non eletti o, in mancanza di questa, con una nuova elezione.
7. L'elezione di tali rappresentanti avviene precedentemente alla prima votazione per l'elezione del Direttore a cura dello stesso seggio elettorale. La commissione cura lo svolgimento delle votazioni, lo scrutinio e la proclamazione dei risultati. L'elezione si svolge a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti prevale la maggiore anzianità di ruolo o di appartenenza al corso di dottorato; a parità di questa l'anzianità anagrafica.
8. Su invito del Direttore e previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento, possono presenziare alle sedute, per la discussione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, persone che pur non avendo titolo svolgano nell'ambito del Dipartimento un'attivita' istituzionale continuativa.
Articolo 13 - Consiglio del Dipartimento: Adunanze.
1. Il Consiglio è convocato dal Direttore o su richiesta di almeno un quinto dei membri.
2. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno in seduta ordinaria per:
a) l'approvazione del Conto Consuntivo,
b) l'approvazione del Piano annuale delle ricerche e delle Richieste di finanziamento e di assegnazione di personale non docente,
c) l'approvazione del Bilancio di Previsione.
3. Le sedute sono presiedute dal Direttore e, in assenza, dal suo sostituto.
4. L'ordine del giorno delle riunioni deve essere comunicato per lettera inviata almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni. L'ordine del giorno è integrato di quegli argomenti il cui inserimento sia stato chiesto da almeno un quinto dei membri.
5. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. Dal numero degli aventi diritto vanno sottratti gli assenti giustificati. I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alle sedute. I membri elettivi che non partecipano più di tre volte consecutive senza giustificazione alle adunanze decadono dal mandato.
6. La funzione di segretario del Consiglio è assolta dal Segretario Amministrativo. In caso di assenza le sue funzioni sono svolte da un membro del consiglio nominato prima dell'inizio della seduta.
7. Il Consiglio può nominare commissioni istruttorie per l'esame di problemi particolari alle quali possono partecipare anche membri non appartenenti al Consiglio stesso.
8. Durante la seduta il Direttore ha facoltà di limitare la durata temporale degli interventi e di disporre l'allontanamento dalla riunione per chi dovesse impedirne il regolare svolgimento.
Articolo 14 - Consiglio del Dipartimento: Deliberazioni.
1. Le delibere vengono adottate a maggioranza relativa; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Le votazioni vengono di norma effettuate in modo palese per alzata di mano. Quando almeno un terzo degli aventi diritto al voto o il diretto interessato per delibere riguardanti la sua persona, lo richiede la votazione può avvenire a scrutinio segreto o per appello nominale.
3. Il Consiglio può delegare poteri deliberativi alla Giunta.
4. Per ogni argomento attinente all'utilizzazione dei posti di ruolo, alla loro destinazione, alla attivazione delle procedure concorsuali, alle chiamate ed alle persone di professori e di ricercatori, il Consiglio si riunisce e delibera nella composizione corrispondente alla fascia interessata ed a quelle superiori.
5. Le delibere relative a singoli componenti vanno assunte in assenza dei diretti interessati.
6. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale pubblico a cura del segretario da sottoporre all'approvazione dell'organo stesso nella seduta immediatamente successiva. Per esigenze amministrative, stralci del verbale possono essere approvati seduta stante.
Articolo 15 - Giunta di Dipartimento
1. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni.
2. Indice le elezioni del Direttore del Dipartimento e delle Rappresentanze del personale e dei dottorandi in seno al Consiglio. Nomina i componenti del seggio elettorale e stabilisce il calendario e le norme operative per lo svolgimento della votazione.
3. In collaborazione il Direttore promuove l'attivita' scientifica del Dipartimento, cura i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti vigenti o delegate dal Consiglio di Dipartimento.
4. Coadiuva il Direttore nella formulazione di:
a) richieste di finanziamenti e di assegnazione di personale non docente per la realizzazione del programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta in ambito dipartimentale, nonché per lo svolgimento delle attivita' didattica, assistenziale e di consulenza;
b) piano annuale delle ricerche del Dipartimento;
c) bilancio preventivo e relativa relazione;
d) conto consuntivo corredato della relazione sulle attivita' di ricerca e didattica svolte dal personale del Dipartimento e sui risultati ottenuti, lo stato delle singole ricerche in atto e l'elenco delle pubblicazioni del Dipartimento nel corso dell'anno.
5. La Giunta definisce la struttura tecnico - amministrativa del Dipartimento e il grado di responsabilità da attribuire ai responsabili di funzioni e servizi nonché i criteri per la ripartizione dei fondi dedicati alla incentivazione del personale non docente afferente al Dipartimento.
Articolo 16 - Giunta di Dipartimento: Composizione.
1. La Giunta e' composta da un professore di ruolo di prima fascia, un professore di ruolo di seconda fascia, due ricercatori ed un rappresentante del personale tecnico-amministrativo oltre che dal Direttore e dal Segretario Amministrativo.
2. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato all'interno delle singole componenti. Si svolge a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
3. Risultano eletti i nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti prevale la maggiore anzianità di ruolo, a parità di questa, l'anzianità anagrafica.
4. L'elezione è indetta dal Direttore. Il seggio elettorale è composto da un professore di ruolo, con funzione di presidente, da un ricercatore confermato e da una unità del personale tecnico-amministrativo assegnata al dipartimento, nominati dal Direttore del Dipartimento. Il seggio elettorale cura lo svolgimento delle votazioni, lo scrutinio e la proclamazione dei risultati.
5. I membri della Giunta del dipartimento durano in carica tre anni solari e possono essere eletti solo una seconda volta consecutiva. Frazioni di anno inferiori a sei mesi non vengono computate ai fini della durata del mandato e dell'interruzione. Il mandato della Giunta coincide sempre con quello del Direttore, anche nel caso di rielezione del Direttore per un biennio.
6. Nel caso che uno dei membri eletti si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi o comunque perda l'elettorato passivo, la sostituzione avviene con il ricorso alla graduatoria dei votati e non eletti o in mancanza di questa, con una nuova elezione. Il mandato del nuovo membro scadrà contemporaneamente a quello degli altri componenti.
7. Eventuali dimissioni di un membro elettivo producono il loro effetto dopo la presa d'atto della Giunta di Dipartimento. La sostituzione del membro dimissionario deve avvenire entro due mesi dalla presa d'atto delle dimissioni.
Articolo 17 - Giunta di Dipartimento: Adunanze.
1. La Giunta e' convocata dal Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei membri.
2. Le sedute sono presiedute dal Direttore e, in assenza, dal suo sostituto.
3. L'ordine del giorno delle riunioni deve essere comunicato per lettera inviata almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni. L'ordine del giorno è integrato di quegli argomenti il cui inserimento sia stato chiesto da almeno un terzo dei membri.
4. Della riunione della Giunta viene redatto verbale a cura del Segretario Amministrativo. In caso di assenza le sue funzioni sono svolte da un membro della Giunta nominato prima dell'inizio della seduta.
5. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. Dal numero degli aventi diritto vanno sottratti gli assenti giustificati. I professori fuori ruolo (solo nel caso siano rappresentanti delle sezioni) concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alle sedute. I membri elettivi che non partecipano più di tre volte consecutive senza giustificazione alle adunanze decadono dal mandato.
6. Durante la seduta il Direttore ha facoltà di limitare la durata temporale degli interventi e di disporre l'allontanamento dalla riunione per chi dovesse impedirne il regolare svolgimento.
Articolo 18 - Giunta del Dipartimento: Deliberazioni.
1. Le delibere vengono adottate a maggioranza relativa: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Le votazioni vengono di norma effettuate in modo palese per alzata di mano. Quando almeno un terzo degli aventi diritto al voto o il diretto interessato per delibere riguardanti la sua persona, lo richiede la votazione può avvenire a scrutinio segreto o per appello nominale.
3. I verbali possono essere consultati dai membri del Consiglio di Dipartimento.
Articolo 19 - La struttura tecnico - amministrativa
1. Le attivita' tecnico - amministrative del Dipartimento vengono distinte in Funzioni di supporto e Servizi. Le Funzioni di supporto hanno caratteristica ausiliaria e generale rispetto alle attivita' del Direttore, dei responsabili dei servizi e dei singoli docenti. I Servizi, relativi ad attivita' omogenee, sono gestiti da strutture organizzative di pari livello cui è preposto un funzionario tecnico o amministrativo, che ne è il responsabile tecnico/amministrativo e organizzativo, ed un responsabile scientifico.
2. E' compito della Giunta di Dipartimento definire la struttura tecnico - amministrativa e il grado di responsabilità da attribuire ai responsabili di funzioni e servizi.
3. In fase di definizione dei criteri per la ripartizione dei fondi dedicati alla incentivazione del personale non docente afferente al Dipartimento, la Giunta deve tenere in debito conto le responsabilità attribuite sulla base delle disposizioni del presente articolo.
Articolo 20 - Il Segretario Amministrativo
1. E' nominato con ordinanza del Direttore Amministrativo previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. Collabora con il Direttore al funzionamento del Dipartimento e alla gestione del personale.
3. Dirige le attivita' amministrativo-contabili assumendo, in solido con il Direttore, le responsabilità dei conseguenti atti.
4. Provvede alla predisposizione tecnica del Bilancio preventivo, del Conto consuntivo e relative relazioni tecniche, della situazione patrimoniale e della proposta di assestamento di Bilancio.
5. Collabora con il Direttore alla predisposizione di:
a) richieste di finanziamenti e di assegnazione di personale non docente per la realizzazione del programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta in ambito dipartimentale, nonche' per lo svolgimento delle attivita' didattica, assistenziale e di consulenza;
b) piano annuale delle ricerche del Dipartimento;
c) relazione sulle attivita' di ricerca e didattica svolte dal personale del Dipartimento e sui risultati ottenuti, lo stato delle singole ricerche in atto e l'elenco delle pubblicazioni del Dipartimento nel corso dell'anno.
6. Predispone e cura gli atti, anche a rilevanza esterna, e le misure idonee ad assicurare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi del Dipartimento.
7. E' dotato, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, di un fondo economale stabilito nel Bilancio di previsione, reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese. Provvede alle spese relative su disposizione del Direttore.
Articolo 21 - Gestione dell'autovettura di Dipartimento
1. La guida dell'autovettura del Dipartimento e' consentita a tutto il personale afferente al D.I.S.A.T. a ciò autorizzato dal Direttore Amministrativo dell'Ateneo.
2. Il trasporto sull'autovettura del Dipartimento è consentito esclusivamente al personale dell'Ateneo o a personale ad esso assimilato, coperto dalla assicurazione generale di Ateneo.
3. Il responsabile della funzione di Gestione automezzi è il consegnatario delle chiavi.
4. Il dipendente di cui al punto precedente regola l'accesso all'uso del bene sulla base delle prenotazioni ricevute. I casi particolari che richiedano il superamento dell'ordine delle prenotazioni saranno valutati dal Direttore del Dipartimento.
5. L'uso del mezzo è consentito per lo svolgimento di missioni o servizi esterni quando non sia possibile o conveniente l'utilizzo del mezzo ordinario.
6. L'autovettura deve essere utilizzata con diligenza ed accortezza evitando usi pericolosi o gravosi e comunque non adeguati alle caratteristiche del mezzo. Il Direttore del Dipartimento deve vietarne l'uso al personale che non si attenga alle disposizione del presente comma.
7. L'utilizzatore del mezzo assume la qualifica di consegnatario del bene per tutto il periodo di utilizzo. Questi ha l'onere di verificare, prima della partenza, la perfetta funzionalità dell'autovettura e di tutti i dispositivi obbligatori per legge. Qualsiasi contestazione di violazione di norme del codice della strada resterà a carico dell'utilizzatore.
8. Parimenti resteranno a totale carico dell'utilizzatore, solo in caso di dolo o colpa grave, i danni subiti dall'autovettura o da terzi in incidenti nei quali non intervengano rimborsi assicurativi o questi risultino insufficienti alla globale copertura di detti danni.
9. Le spese sostenute per il mantenimento dell'autovettura saranno annualmente ripartite sui fondi sui quali è stata autorizzata la missione o il servizio esterno, sulla base delle risultanza delle tabelle ACI (estratto tabelle ACI in vigore al 1.1.99: Opel Astra 2.0 cdx SW: lire 623.14 a Km).
Articolo 22 - Il Procedimento amministrativo
1. Gli atti relativi ad ogni procedimento che necessita di una valutazione di merito in relazione ad opportunità, efficacia e convenienza della decisione assunta, devono evidenziare i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione stessa.
2. La valutazione preventiva di legittimità degli atti amministrativi e' svolta dal Direttore e dal Segretario Amministrativo.
3. Responsabili dei procedimenti sono il Direttore ed il Segretario Amministrativo ciascuno per gli atti di propria competenza.
Articolo 23 - Procedura di spesa
1. Spese ordinarie
Normalmente il Dipartimento dovrà ricorrere, nel porre in essere procedure d'acquisto, al sistema della trattativa privata mediante:
1.1. l'invio ad almeno tre ditte di una lettera di invito con allegata scheda tecnica (di regola a mezzo raccomandata). L'individuazione delle ditte da invitare, sarà effettuata, a regime mediante il ricorso ad un Albo Unico di Ateneo. Nelle more della sua attuazione il D.I.S.A.T. continuerà a procedere secondo le seguenti regole interne:
1.1.1. Le presenti regole valgono fino alla istituzione dell'albo unico di Ateneo
1.1.2. Le richieste di offerta vengono inviate a quattro fornitori accreditati il cui elenco è conservato in segreteria.
1.1.3. L'iscrizione all'albo è eseguita su richiesta della ditta.
1.1.4. Dall'elenco vengono cancellati i fornitori che non rispondano a due richieste consecutive. Vale come risposta anche la comunicazione di non poter fornire il materiale richiesto. La cancellazione può avvenire, su delibera del Consiglio di Dipartimento, anche a seguito di contestazioni sulle forniture che mettano in discussione l'affidabilità del fornitore.
1.1.5. La posizione resasi disponibile per la cancellazione eseguita ai sensi dell'articolo precedente, o a richiesta del medesimo fornitore, viene occupata dal primo fornitore in graduatoria.
1.1.6. Alle gare per trattativa privata indette da DISAT possono altresì essere invitati ulteriori due fornitori su indicazione del richiedente.
1.1.7. I fornitori individuati con la procedura di cui al punto precedente vengono inseriti d'ufficio nell'albo fornitori nell'ultima posizione della graduatoria.
1.2. L'aggiudicazione sulla base del prezzo, al netto dell'IVA, a cura di una commissione così composta: Direttore o suo delegato, Segretario Amministrativo, richiedente la gara. Nel caso la commissione non ritenga di poter o dover aggiudicare le gare, gli atti dovranno essere rimessi al Consiglio di Dipartimento per ogni decisione finale in merito.
1.3. Emissione dell'ordine o stipula del Contratto a firma del Direttore del Dipartimento.
1.4. Tale procedura è esperibile per acquisti di valore inferiore a lire 50 milioni.
1.5. Il limite di cui al punto precedente si innalza fino a 300 milioni, con la previsione però dell'approvazione da parte della Giunta di Dipartimento, fino a 100 milioni e del Consiglio di Dipartimento fino al limite massimo, nei seguenti casi:
1.5.1. acquisto dei beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;
1.5.2. acquisto dei beni o prestazione di servizi che un ristretto numero di imprese, italiane o straniere, possono fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
1.5.3. acquisto di beni la cui natura non consenta il ricorso ad una pubblica gara;
1.5.4. affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento o all'ampliamento di quelle esistenti;
1.6. Per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni ad imprese od a persone con alta e specifica competenza tecnica o scientifica, giustificata con motivata proposta, il limite massimo è fissato in lire 100 milioni con approvazione della spesa da parte del Consiglio di Dipartimento.
2. Procedure semplificate
Sono previste procedure più snelle:
2.1. per gli acquisti fino a lire 5 milioni, per motivi di urgenza: la richiesta di preventivi può essere effettuata anche telefonicamente e i preventivi potranno pervenire anche per fax;
2.2. per gli acquisti d'importo fino a lire 2 milioni si può prescindere dalla richiesta di più preventivi per giustificati motivi dichiarati dal proponente nella proposta di acquisto ed avallati dal Direttore. Sono sempre da considerare giustificati motivi:
2.2.1. l'urgenza;
2.2.2. l'esistenza di prezzi imposti dalla casa produttrice (per esempio i prezzi dei libri);
2.2.3. la necessità di ricorrere a ditte specializzate;
2.2.4. il completamento di forniture o l'ampliamento di attrezzature;
2.2.5. la limitata entità della spesa. In ogni caso in cui il margine di oscillazione del valore è inferiore al costo da sostenere per la ricerca di mercato (possono considerarsi di esiguo valore le spese fino a 300.000 lire).
3. Spese in economia
Per determinate categorie di spesa, entro determinati limiti annui, il Direttore del Dipartimento è inoltre autorizzato ad effettuare i lavori e gli acquisti in economia. Anche per queste spese devono essere richiesti tre preventivi. Si può prescindere da tale incombenza per giustificati motivi, per acquisti di valore non superiore a lire 2 milioni e in ogni caso in cui sia necessario ed indispensabile ricorrere a ditte specializzate, quando ricorrono motivi di urgenza o di opportunità determinati dalla entità (fino a 5 milioni) o dalla specificità del lavoro o della fornitura.
4. Acquisto beni, tramite servizio postale, da Paesi extra UE.
E' d'obbligo, per tutti coloro che ricevono materiale per posta da Paesi extra UE, consegnarlo prontamente e senza aprire il plico, alla Segreteria per l'espletamento delle operazioni di sdoganamento necessarie ai fini della contabilità IVA.
Articolo 24 - Particolari categorie di spesa
1. Iscrizione a società scientifiche.
Le iscrizioni a società scientifiche, sia collettive che individuali, sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento.
Per le iscrizioni in qualità di socio collettivo il Consiglio valuterà principalmente l'interesse scientifico alla partecipazione al consesso. Per le iscrizioni individuali oltre che l'interesse scientifico devono essere debitamente valutati i vantaggi derivanti per il Dipartimento (ambedue le fattispecie devono sempre esplicitamente risultare dalla richiesta presentata).
Sono individuati sin d'ora come sicuri vantaggi per il Dipartimento:
- il risparmio sulle quote di iscrizione per la partecipazione a congressi e convegni e/o fornitura gratuita di riviste,
- risparmio sull'acquisizione di volumi o riviste e/o reperibilità di materiale bibliografico non presente sul mercato.
Dovrà essere inoltre tenuto in debito conto il caso in cui l'iscrizione sia condizione necessaria per la partecipazione a congressi e convegni.
I rinnovi agli anni successivi potranno essere autorizzati dal Direttore del Dipartimento previa verifica della validità delle condizioni di convenienza che avevano giustificato le iscrizioni stesse.
2. Contributi per la pubblicazione di atti di convegni.
Le iscrizioni a convegni senza l'effettiva partecipazione del richiedente, configurabili come contributi per la pubblicazione di atti di convegni, sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento in via eccezionale quando l'interesse scientifico della relazione o degli atti da ricevere siano tali da giustificare la maggiore spesa. Dovrà darsi comunque dimostrazione, a cura degli interessati, di aver richiesto senza esito una diversa configurazione della quota che tenesse conto della non partecipazione alle attivita' del convegno. Sono individuati sin d'ora come casi eccezionali la contemporaneità di congressi e convegni e i motivi di salute.
Articolo 25 - Procedure per l'affidamento di incarichi professionali e collaborazioni
1. Con motivata proposta è possibile l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni ad imprese o persone con alta e specifica competenza tecnica o scientifica, documentata da curriculum che attesti la specifica esperienza professionale.
2. La specifica competenza richiesta è considerata giustificato motivo affinché si prescinda, ai sensi delle "Deleghe ai Direttori di Dipartimento" approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 marzo 1998, alla emissione di un bando di affidamento per gli incarichi di importo non superiore a lire 2 milioni.
3. Per gli incarichi di importo non superiore a lire 5 milioni sarà cura del richiedente dimostrare di aver dato la necessaria pubblicità alla richiesta di affidamento di incarico e di aver scelto il contraente sulla base del curriculum presentato.
4. Per gli incarichi di importo superiore a lire 5 milioni dovrà necessariamente essere emesso un bando di affidamento di incarico secondo lo schema allegato.
5. Il bando sarà inviato, per l'affissione all'albo, ai seguenti uffici ed enti: rettorato dell'Università degli studi di L'Aquila, dipartimenti della Facoltà di Ingegneria, presidenza della Facoltà di Ingegneria, presidenze delle facoltà eventualmente interessate all'oggetto dell'incarico, albi professionali della regione Abruzzo, altri enti su proposta del richiedente o del Consiglio di Dipartimento.
Articolo 26 - Ricorsi
1. Avverso le decisioni del Consiglio, della Giunta e del Direttore è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo che ha emanato l'atto entro 30 giorni dal provvedimento da parte di chiunque si ritenga leso dalla decisione presa.
2. L'atto che decide il ricorso di cui al punto precedente, può essere impugnato entro i 15 giorni successivi alla notifica, con ricorso al Rettore.
Articolo 27 - Norme conclusive
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme indicate al riguardo nello Statuto dell'Università dell'Aquila, le disposizioni del D.P.R. 382/80, nonché le norme contenute nel regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Ogni modifica al presente regolamento è approvata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti.